PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490).

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) ruolo normale delle Armi»;

          b) la lettera b) è abrogata;

          c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

          «f) ruolo speciale delle Armi»;

          d) la lettera g) è abrogata.

Art. 2.
(Unificazione dei ruoli).

      1. Dal 1o gennaio 2007 sono disposte le unificazioni dei ruoli indicati agli articoli 3 e 4.
      2. In relazione alle unificazioni di cui al comma 1 del presente articolo il quadro I annesso alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è sostituito dal quadro I di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Il quadro II annesso alla medesima tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 490 del 1997, e successive modificazioni, è abrogato.
      3. In relazione alle unificazioni di cui al comma 1 del presente articolo il quadro VI annesso alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è sostituito dal quadro VI di cui all'allegato B annesso alla presente legge. Il quadro VII annesso alla medesima tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 490 del 1997, e successive modificazioni, è abrogato.

 

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Art. 3.
(Unificazione dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dei trasporti e dei materiali).

      1. Gli ufficiali in servizio permanente, con esclusione dei ruoli ad esaurimento, appartenenti ai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio trasmissioni e dei trasporti e dei materiali, sono trasferiti nel ruolo normale delle citate Armi mantenendo la propria posizione di stato.
      2. Il trasferimento di cui al comma 1 ha luogo:

          a) per i colonnelli, i brigadieri generali, i maggiori generali e i tenenti generali con l'anzianità di grado posseduta e secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

          b) per i tenenti, i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli con l'anzianità di grado posseduta ovvero, ai soli fini giuridici, con quella del pari grado che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole, comunque non conseguente all'applicazione degli articoli 55 e 56 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e tenendo conto delle detrazioni di anzianità attribuite a qualunque titolo. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito ai sensi del titolo II del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

          c) per i sottotenenti, secondo l'ordine derivante dal posto conseguito nella graduatoria unica formata al termine del corso di accademia, fermo restando il disposto dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

      3. Nei confronti degli ufficiali iscritti nel ruolo normale delle Armi di cui al presente articolo non si applica l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

 

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Art. 4.
(Unificazione dei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dei trasporti e dei materiali).

      1. Gli ufficiali in servizio permanente, appartenenti ai ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dei trasporti e dei materiali, sono trasferiti nel ruolo normale delle citate Armi mantenendo la propria posizione di stato.
      2. Il trasferimento di cui al comma 1 ha luogo:

          a) per i colonnelli e i sottotenenti con l'anzianità di grado posseduta e secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

          b) per i tenenti, i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli con l'anzianità di grado posseduta ovvero, ai soli fini giuridici, con quella del pari grado che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito ai sensi del titolo II del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

          c) per i sottotenenti frequentatori del corso applicativo, secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito nella graduatoria finale formata al termine del citato corso e secondo le modalità fissate dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

      3. Nei confronti degli ufficiali iscritti nel ruolo speciale delle Armi di cui al presente articolo non si applica l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

Art. 5.
(Limiti di età. Ruolo normale delle Armi).

      1. Al ruolo normale delle Armi di cui all'articolo 3 della presente legge si applicano i limiti di età per la cessazione dal

 

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servizio previsti per il previgente ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni indicati nella tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, e gradualmente elevati secondo le decorrenze fissate dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
      2. Gli ufficiali aventi il grado di tenente colonnello, di colonnello, di brigadiere generale, di maggiore generale e di tenente generale appartenenti al previgente ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro tre mesi dalla medesima data, l'applicazione nei propri confronti dei limiti di età precedentemente previsti per i rispettivi ruoli di provenienza.

Art. 6.
(Limiti di età. Ruolo speciale delle Armi).

      1. Al ruolo speciale delle Armi di cui all'articolo 4 della presente legge si applicano i limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per il previgente ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni indicati nella tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.
      2. Gli ufficiali aventi il grado di tenente colonnello e di colonnello appartenenti al previgente ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro tre mesi dalla medesima data, l'applicazione nei propri confronti dei limiti di età precedentemente previsti per i rispettivi ruoli di provenienza.

 

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